Legislazione

Ordinanze Ministeriali

ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e
favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi
elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte
degli animali stessi, l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li
utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica
ORDINA :

Articolo 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull
e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di
sviluppare l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad
altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde vocali
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per
ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo
comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il
guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di
vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane.
Articolo 4
1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani
procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.
Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è
perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Articolo 5
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o
minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un
comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con
aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumità pubblica.
3. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale
stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non
controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e
di cui al comma 1 del presente articolo :
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due
anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli
articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli
previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al
comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità
veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi
dell’art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di
Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Articolo 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle
Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha
efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
ALLEGATO:
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:
-American Bulldog;
-Cane da pastore di Charplanina;
-Cane da pastore dell’Anatolia;
-Cane da pastore dell’Asia centrale;
-Cane da pastore del Caucaso;
-Cane da Serra da Estreilla;
-Dogo Argentino;
-Fila brazileiro;
-Perro da canapo majoero;
-Perro da presa canario;
-Perro da presa Mallorquin;
-Pit bull;
-Pit bull mastiff;
-Pit bull terrier;
-Rafeiro do alentejo;
-Rottweiler;
-Tosa inu.
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Leggi


Legge 14 agosto 1991, n. 281
(in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203)

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1. Princìpi generali.
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. É vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3. Competenze delle regioni.

  1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonchè le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
    2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
    4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
    5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
    6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 5. Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
(5. - ABROGATO dal co. 2  art. 4 della L. 189/2004
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.)

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.

Art. 6. Imposte.
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento <>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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LEGGE 20 luglio 2004, n.189
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004 )
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
" e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato"
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:
« Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
« Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria,
ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle
UDA- Ufficio Diritti Animali del Comune di Roma
pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
« Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una
specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia,
scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della
universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver raggiunto un ufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
« Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:

« Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa' protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice e
delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a
trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
sulla necessita' di proteggere gli animali.».
« Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono devolute alle Societa' stesse.».

Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento
dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:
« Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
« Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».

Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
« Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.

Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni I, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7 - 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e 25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on. Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1° aprile 2003; 12 - 19 e 25 giugno 2003; 1° luglio 2003.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante il 16 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testo unificato, con A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S. n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n. 302 (sen. Ripamonti ed altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926 (sen. Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini ed altri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445 (sen. Buongiorno ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti ed altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554 (sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen. Zancan ed altri) il 17 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24 e 30 luglio 2003; 9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23 ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa il 7 aprile 2004.
Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 - 789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 - B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed approvato l'8 luglio 2004.
_______________________________________________________________________________________
Decreti Legislativi 

Decreto legislativo n. 116 del 27/01/1992
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 40, del 18 febbraio).

Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:

• Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli
animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
• Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
• Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
• Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
• Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
• Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.


Art. 2.
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
• a) <> non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;
• b) <>: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;
• c) <>: animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;
• d) <>: l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;
• e) <>: Ministero della sanità;
• f) <>: chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;
• g) <>: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
• h) <>: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
• i) <>: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
• j) <>: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
• k) <>: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;
• l) <>: uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.


Art. 3.
1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1,
comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1º maggio 1941, n.
615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:
• a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:
o 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
o 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni
fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;
• b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.
2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell' allegato I possono aver luogo soltanto su animali d'allevamento e negli utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti e' necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art.8,comma 1, lettera b).
3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874,che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.
4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati
all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.
5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.
(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 15 dicembre 1993 n.294]


Art. 4.
1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:
• 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
• 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
• 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
• 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere un formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.

Art. 5.
1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere,
conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:
• a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
• b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
• c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
• d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
• e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

Art. 6.
1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.
2. Sempre che sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.
3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.
4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.
5. é vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

Art. 7.
1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura,
al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.
3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 8.
1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:
• a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al
regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie
considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la specie considerata si riveli,
eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;
• b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche
medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi
dell'esperimento;
2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Art. 9.
1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.
3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Art. 10.
1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.
3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 11.
1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.
2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

Art. 12.
1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.
2. L'autorizzazione, è concessa se:
• 1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;
• 2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
• 3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;
• 4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;
• 5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.
3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gl animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.
4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

Art. 13.
1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.
2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura un documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.
4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

Art. 14.
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle
autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.
4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

Art. 15.
1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini
sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle
comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I dati statistici concernono:
• a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
• b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;
• c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti.
3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.

Art. 16.
1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
• a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;
• b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie;
• c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.
2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

Art. 17.
1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità
umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:
• a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;
• b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
• c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;
• d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
• e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

Art. 18.
1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.
3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

Art. 19.
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

Art. 20.
1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1º maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.


Allegato 1
ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO CUI SI APPLICA L'ART. 3 (1)
• Topo Mus musculus
• Ratto Rattus norvegicus
• Porcellino d'India Cavia porcellus
• Mesocriceto dorato Mesocricetus aurarus
• Coniglio Oryctolagus cuniculus
• Primati non umani
• Cane Canis familiaris
• Gatto Felis catus
• Quaglia Coturnix coturnix
(1) [così rettificato in Gazz. Uff. 15 dicembre 1993 n.294]

Allegato 2
LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI
(Articolo 5 del decreto)
INTRODUZIONE
1. Scopo del decreto è garantire che gli animali da esperimento vengano adeguatamente
trattati e che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze, angoscia o danni durevoli e garantire altresì che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati al minimo.
2. E' vero che taluni esperimenti sono svolti in condizioni di terreno aperto, in animali allo stato selvatico ed autosufficienti, ma questi esperimenti sono molto rari. Quasi sempre gli animali utilizzati devono, per ragioni pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali, in uno stabulario.
Svariati interessi si trovano così in conflitto. Da un lato l'animale i cui bisogni di movimento, di relazione sociale ed altre manifestazioni vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell'animale e del suo ambiente. In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.
3. Per tale ragione l'art. 5 prevede che: «per quanto riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli animali:
• a) tutti gli animali da esperimento siano alloggiati e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di un'alimentazíone, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
• b) qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un animale da esperimento sia ridotta al minimo;».
4. Il presente allegato traccia alcuni orientamenti fondati sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di sistemazione e di tutela degli animali. Esso illustra ed integra i principi di base adottati nell'art. 5, ed intende assistere le autorità, gli istituti ed i singoli nel perseguire gli obiettivi del decreto.
5. La parola "tutela", utilizzata in relazione agli animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende tutti gli aspetti della relazione tra l'animale e l'uomo. Con tale termine si intende la somma di risorse materiali utilizzate dall'uomo. Essa inizia nel momento in cui l'animale è prescelto ai fini dell'esperimento, e dura fino a quando sarà ucciso con metodo indolore, od in altro modo eliminato a cura dell'istituto, al termine dell'esperimento.
6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla progettazione di appropriati locali per animali. Si hanno tuttavia vari modi di allevare o di ospitare animali da laboratorio che variano fondamentalmente l'uno dall'altro per quanto riguarda il grado di controllo dell'ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il personale dovrà talvolta essere in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi. L'applicazione degli orientamenti delineati nel presente allegato dovrà tener conto degli imperativi delle singole situazioni. Inoltre, è opportuno specificare il
carattere delle linee di indirizzo. A differenza delle disposizioni della direttiva essi non sono vincolanti: trattasi di raccomandazioni lasciate alla discrezione degli interessati, intese a servire di guida in materia di prassi e di norme di laboratorio che tutti gli addetti dovranno in conoscenza cercare di applicare per il meglio.
7. Infine, per ragioni pratiche e finanziarie, le attuali attrezzature di uno stabulario noti dovrebbero essere sostituite prima di essere logore o divenute comunque superflue. In attesa di sostituirle con attrezzature conformi ai prescritti orientamenti, questi ultimi dovrebbero essere seguiti per quanto possibile, adattando il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie ed ai box esistenti.

DEFINIZIONI
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente allegato si intende per:
• a) "locali di permanenza": i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;
• b) "gabbia": il contenitore fisso o mobile, recintato da muri dei quale almeno una parete è costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno limitata;
• c) "box" chiuso: superficie racchiusa da mura, sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o più animali: secondo le dimensioni del box e dei tasso di popolamento. la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia;
• d) "paddock": superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situato in genere all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici,
ad esempio per fare del moto;
• e) "box di stalla": piccolo scompartimento a tre lati. generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.

1. STRUTTURE
1.1. Funzione e progettazione generale
1.1.1. Tutte le strutture dovrebbero essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare. Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti. Anche le strutture che fanno parte di un edificio più importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed ìmpediscano la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali
1.2.1. Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e dovranno avere una superficie liscia,impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli animali indesiderabili. Qualora necessario, si potrà inserire nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso. facilmente lavabile. In grado di
sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali si dovrebbero installare drenaggi di scolo. Sarà inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti
affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, pollame, ecc.) dovranno rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea per la protezione degli animali allevati per utilizzazione in allevamento, e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre.
1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali sono stati concepiti per roditori. Questi locali servono sovente anche ad ospitare specie di taglia maggiore. Non si faranno coabitare specie fra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere dotati di impianti che consentano, ove occorra, di praticare manipolazioni ed esperimenti minori.
1.3. Laboratori e sale per esperimenti a finalità generale o specifica
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici dovrebbero essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti dovrebbero avere inoltre una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post mortem e/o raccogliere campioni in vista di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
1.3.3. Si dovranno adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali già presenti, ad esempio la quarantena. Dovrebbero essere disponibili sale da esperimento a scopo generale o specifico nei casi in cui non sia opportuno condurre gli esperimenti o le osservazioni nel locale di permanenza degli animali.
1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per animali malati o feriti.
1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Sarebbero opportuni locali da convalescenza postoperatoria, qualora necessario.
1.4. Locali di servizio
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali dovrebbero essere a bassa
temperatura, asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti ed i locali dei giacigli saranno asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbia, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione dei materiale. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione sarà sufficientemente potente da eliminare calore ed umidità eccessivi.
1.4.4. Si dovrebbero adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli scarti animali. Se non è possibile, né opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrerà prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.

2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO
2.1 Ventilazione
2.1.1. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso di calore e di umidità.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può essere necessario rinnovare l'aria più frequentemente, evitando comunque il ricircolo d'aria non trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
2.1.3. L'impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato in modo da evitare correnti d'aria nocive.
2.1.4. Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.
2.2. Temperatura
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche ed agli effetti degli esperimenti.
2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, può essere necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali dovrebbe essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3. Umidità
Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55%±10%. E' opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.
2.4. Illuminazione
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità luminosa e il ciclo luce-buio. Per gli animali albini si dovrà tener conto della loro
particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto 2.6).
2.5 Rumore
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di
permanenza e le sale da esperimento dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di permanenza e nelle sale da esperimento un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale la musica
dolce.
2.6. Impianto di allarme
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di persone non autorizzate, i difetti tecnici od i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi ripetere. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati
dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento d'acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli animali.

3. TUTELA

3.1. Salute
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovrà assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente, esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene dei personale, queste ultime dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione.
3.2. Cattura
La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscano a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare. Se per la cattura occorre un anestetico o altro farmaco, esso dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da altra persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe essere presentato al più presto ad un veterinario per essere curato. Qualora, secondo il veterinario, l'animale possa sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e dolore, esso dovrà essere
immediatamente eliminato con metodi umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito sarà immediatamente eliminato con metodi umanitari.
3.3 Condizioni di imballo e di trasporto
Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche.
Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e loro prole, non dovranno essere trasportate.
Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, ecc.
Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale di animali, si applicano le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE. Si raccomanda altresì di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall'"Associazione internazionale dei trasporti aerei" e dall'"Associazione
del trasporlo aereo di animali" (Animal Air Transport Association).
3.4. Ricezione ed apertura dei colli
I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei l'fisicamente dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da altra persona competente e curati secondo il caso.
Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo indolore. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente con gli articoli 17,18 e 19 paragrafo 5, della direttiva. I
contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.
3.5. Quarantena, isolamento ed acclimatazione
3.5.1. Gli scopi della quarantena sono:
• a) proteggere gli altri animali ospitati;
• b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e
• e) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in un'azienda di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale dello Stato membro. In altri casi, potrà variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da persona competente, in genere dal veterinario impiegato dall'azienda (vedi anche tabella 2).
Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.
3.5.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.
3.5.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come la durata del trasporto e l'età dell'animali. La durata di tale periodo verrà decisa da persona competente.
3.6. Ingabbiamento
3.6.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
• Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a
queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altri suggerimenti relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
• L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.6.2. Le gabbie ed i box chiusi non dovrebbero essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che varierà secondo la specie e l'età degli animali e dovrà essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.6.3. I box chiusi dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc) nonché un'accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.
3.7. Alimentazione
Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali si dovrebbero adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento dovrebbe essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti - se possibile - la data di preparazione, l'imballo, il
trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione. il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti.
Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta pesce, ecc... dovrebbero essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi
utilizzati per l'alimentazione degli animali dovrebbero essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, ecc. è necessario procedere a pulizia quotidiana.
3.7.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.
3.8. Acqua
3.8.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto. è accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida.
D'altro canto l'acqua è un veicolo di microorganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.8.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale translucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo;
le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
3.8.3. Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati e risciacquati e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni.
Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. E' inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
3.8.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua dovrebbe essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
3.8.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari ed ai vivai l'acqua proporzionalmente al fabbisogno e alla soglia di tolleranza di singole specie.

Testo degli articoli della Legge n.924 del 12 giugno 1931 che sono ancora in vigore:
Art.1 Comma 1
La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Art.1 Comma 3
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
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Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532
(Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

modificato e integrato dal
Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388
(Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto)
Il D. Lgs. 532/1992 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7, Supplemento Ordinario.
Il D. Lgs. 388/1998 è stato pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998.
Capitolo I
Disposizioni Generali

Art 1
1. Il presente decreto si applica al trasporto di:
a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
2. **[Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le
circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali].
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e *[stabulati per ventiquattro ore], abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
**[h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi].
Capitolo II
Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Art. 3
1. I psti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;
**[a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85];
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.
2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.
Art. 4
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano
identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:
1) l'origine ed il proprietario degli animali;
2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
3) la data e l'ora di partenza.
Art. 5
**[1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o
all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore].
Art 6
1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente: "D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991".
2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.
Art. 7
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.
Art. 8
**[1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione].

Art. 9
1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.
Tali misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.
2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.
3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, *[mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria], alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE.
4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell'esperto.
Art 10
**[1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto].
Capitolo III
Importazione da Paesi terzi
 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532
(Attuazione della direttiva 91/628 CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto)

Modificato e integrato dal
Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388
(Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto)
Il D. Lgs. 532/1992 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7, Supplemento Ordinario.
Il D. Lgs. 388/1998 è stato pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998.
Capitolo I
Disposizioni Generali

Art 1
1. Il presente decreto si applica al trasporto di:
a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
b) pollame, volatili e conigli domestici;
c) cani e gatti domestici;
d) altri mammiferi e volatili;
e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.
2. **[Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le
circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali].

Art. 2
1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e *[stabulati per ventiquattro ore], abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
**[h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi].
Capitolo II
Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Art. 3
1. I psti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;
**[a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85];
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.
2. In deroga al comma l, lettera b), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.

Art. 4
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1 vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano
identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/CEE nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:
1) l'origine ed il proprietario degli animali;
2) il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
3) la data e l'ora di partenza.

Art. 5
**[1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o
all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore].

Art 6
1. Nell'allegato A, parte II del D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, la sezione I è completata dal riferimento seguente: "D.L. che attua la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991".
2. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni del presente decreto deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto nel D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/CEE, ANIMO e, per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi nel progetto SHIFT.

Art. 7
1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

Art. 8
**[1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei princìpi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione].

Art. 9
1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.
Tali misure possono prevedere:
a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.
2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.
3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, *[mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria], alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE.
4. A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso; tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri, in un elenco di esperti della comunità che sarà stabilito dalla Commissione, per il tramite degli uffici di cui al comma 3: le parti si conformano al parere dell'esperto.

Art 10
**[1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto].
Capitolo III
Importazione da Paesi terzi
 Art. 11
1 Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.
**[2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5].
**[2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali;
ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato].
Capitolo IV
Disposizioni finali
Art. 12
1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

Art. 13
1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.
2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità.
3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.
5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

Art.14
1. Salvo che il fatto costituisca reato, *[il trasportatore che viola] le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 14-bis
**[1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1].
A. Disposizioni generali
1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.
2. a) gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.
b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportati.
**[All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali].
c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti. d) **[Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII].
e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.
f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.
g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.
h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.
3. a)Quando gli animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi
devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.
b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.
4. Per caricare e scaricare gli animali devono essere utilizzate apposite attrezzature,
come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non
sdrucciolevole e, se è necessario, di [sic] una protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. E' inoltre opportuno evitare quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.
5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da
resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame non possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi
devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del
caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne
impediscano la fuoruscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia
rispetto a quella del viaggio previsto;
b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di
sosta appropriati.
7. a) Il guadiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, mungerli.
b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.
c) Al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.
8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.
B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario
9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.
10. Qualora non siano trasportati in recinti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.
11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.
12. Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.
C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale
14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.
15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
16. I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.
D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile
17. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.
18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
20. Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.
21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
23. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponbile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità.
24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile -qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione- e di alimenti appropriati, tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.
25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.
26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.
a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un'adeguata aerazione.
b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:
i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di un nave traghetto "roll-on/roll-off" deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca;
ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di un nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;
iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.
E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo
27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.
28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.
29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.
47. DENSITA' DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI
Trasporto ferroviario
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m.
N. B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalali adulti e i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto stradale
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
1,2 m2 0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
N. B.: Durante i viaggi lunghi i puledri devono potersi coricare.
Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto aereo e marittimo
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali,alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto
**Capitolo VII
48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo 1, lettera E, punti da 27 a 29.
La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
accesso diretto agli animali;
possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
pannelli mobili per creare compartimenti separati;
presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e riposo sono i seguenti:
Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattr'ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) [G.U. n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29] possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
Tutti gli animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di riposo.
a) gli animali devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,3 e 4.
Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.
**CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA
TRASPORTATORE
(NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE)
FIRMA DEL TRASPORTATORE
(1)
TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE
(1)
SPECIE ANIMALE:
QUANTITA':
LUOGO DI PARTENZA:
LUOGO D'ARRIVO:
(1)
ITINERARIO:
STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:
(1)
N. CERTIFICATIO/I SANITARIO/I O DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
(2)
DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA
(2)
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO
(4)
DATA E ORA DI PARTENZA:
PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:
NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO:
(3)
LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO
Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.
Deve essere compilato dal veterinario competente.
Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.
Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita.
Data e ora d'arrivo
Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio

Art. 11
1 Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.
**[2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5].
**[2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali;
ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato].
Capitolo IV
Disposizioni finali
Art. 12
1. Il Ministero della Sanità può chiedere, a seguito di disposizioni comunitarie, che i certificati o documenti di accompagnamento previsti per il trasporto degli animali di cui all'art. 1 debbano essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo di attuazione delle direttive 89/662 e 90/425, in materia di tutela del benessere degli animali.

Art. 13
1. Il Ministero della Sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.
2. Le Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più favorevoli e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della Sanità.
3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Il Ministero della Sanità comunica alla Commissione le disposizioni più favorevoli adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.
5. Le entrate previste dall'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono utilizzate anche per le attività che il personale del Ministero della Sanità svolge nell'ambito delle funzioni di controllo, programmazione, verifica, informazione ed educazione sanitaria.

Art.14
1. Salvo che il fatto costituisca reato, *[il trasportatore che viola] le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 14-bis
**[1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1].
A. Disposizioni generali
1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.
2. a) gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.
b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportati.
**[All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali].
c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti. d) **[Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII].
e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.
f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.
g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.
h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.
3. a)Quando gli animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi
devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.
b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.
4. Per caricare e scaricare gli animali devono essere utilizzate apposite attrezzature,
come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non
sdrucciolevole e, se è necessario, di [sic] una protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. E' inoltre opportuno evitare quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.
5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da
resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame non possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi
devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:
a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del
caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne
impediscano la fuoruscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia
rispetto a quella del viaggio previsto;
b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di
sosta appropriati.
7. a) Il guadiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, mungerli.
b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.
c) Al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.
8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.
B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario
9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.
10. Qualora non siano trasportati in recinti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.
11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.
12. Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.
C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale
14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.
15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
16. I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.
D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile
17. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.
18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
20. Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.
21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
23. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponbile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità.
24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile -qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione- e di alimenti appropriati, tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.
25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.
26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.
a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un'adeguata aerazione.
b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:
i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di un nave traghetto "roll-on/roll-off" deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca;
ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di un nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;
iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.
E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo
27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.
28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.
29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.
47. DENSITA' DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI
Trasporto ferroviario
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6-2,7 m.
N. B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalali adulti e i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto stradale
Cavalli adulti
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)
Puledri (0-6 mesi)
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
1,2 m2 0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2m)
1 m2 (0,6 x 1,8)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)
N. B.: Durante i viaggi lunghi i puledri devono potersi coricare.
Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
Trasporto aereo e marittimo
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali,alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto
**Capitolo VII
48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo 1, lettera E, punti da 27 a 29.
La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
accesso diretto agli animali;
possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
pannelli mobili per creare compartimenti separati;
presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e riposo sono i seguenti:
Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattr'ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) [G.U. n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29] possono essere trasportati per una durata massima di 24 ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
Tutti gli animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di riposo.
a) gli animali devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,3 e 4.
Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.
**CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA
TRASPORTATORE
(NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE)
FIRMA DEL TRASPORTATORE
(1)
TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE
(1)
SPECIE ANIMALE:
QUANTITA':
LUOGO DI PARTENZA:
LUOGO D'ARRIVO:
(1)
ITINERARIO:
STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:
(1)
N. CERTIFICATIO/I SANITARIO/I O DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
(2)
DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA
(2)
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO
(4)
DATA E ORA DI PARTENZA:
PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:
NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO:
(3)
LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO
Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.
Deve essere compilato dal veterinario competente.
Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.
Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita.
Data e ora d'arrivo
Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio
_______________________________________________________________________________________

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 47

"Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 49

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e l'allegato A;
Vista la direttiva 93/40/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari;
Vista la direttiva 93/41/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, d'ora in avanti complessivamente indicato come: "decreto 119/92", sono apportate le modifiche di cui agli articoli da 2 a 19.

Art. 2

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto 119/92, le parole da: "previsti" a: "stesso regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni".

Art. 3
1. All'articolo 2 del decreto 119/92, dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente:
"2.bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' ai gas anestetici per i quali, anche se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.".

Art. 4

1. All'articolo 3 del decreto 119/92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' cosi' sostituito: "1. Nessun medicinale veterinario puo' essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita' oppure dalla Commissione europea a norma del Regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della sanita', tuttavia:";
b) al comma 4, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari e' autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanita' puo' stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d).";
c) al comma 5, alinea, le parole da: "sofferenza" a: "compagnia" sono sostituite dalle seguenti: "evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario puo' somministrare ad uno o piu' animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia";
d) al comma 5, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, e' soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile";
e) alla fine del comma 6, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero della sanita' puo' dettare norme integrative sull'uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.";
f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
"8-bis. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della sanita'.".

Art. 5
1. All'articolo 4 del decreto 119/92 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, dopo la parola: "commercializzazione", le parole seguenti sono sostituite da: "da parte del Ministero della sanita', il responsabile dell'immissione in commercio, che deve essere stabilito nel territorio comunitario, e' tenuto a presentare al Ministero stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti seguenti:";
b) al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: "cliniche" sono aggiunte le seguenti: "le quali devono essere effettuate conformemente alle norme di buona pratica clinica definite in sede comunitaria, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della sanita'.";
c) al comma 1, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: "o) copia di ogni eventuale autorizzazione, ottenuta in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ad immettere in commercio il medicinale veterinario di cui trattasi unitamente all'elenco di Stati membri ove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione; copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto oppure di quello approvato dalle autorita' competenti dello Stato membro; copia del foglietto illustrativo proposto oppure di quello approvato dalle autorita' competenti dello Stato membro, nonche', in caso di diniego dell'autorizzazione, sia in uno Stato membro che in un Paese terzo, copia della documentazione dettagliata recante i motivi del diniego stesso. Le informazioni di cui alla presente lettera sono aggiornate regolarmente;";
d) alla fine del comma 5, dopo il punto, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Il Ministero della sanita' trasmette all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, di seguito denominata "Agenzia", copia dell'autorizzazione insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui al comma 6; redige inoltre una relazione di valutazione e formula osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda i risultati delle prove analitiche, farmaco-tossicologiche e cliniche del medicinale veterinario interessato. La relazione di valutazione e' aggiornata ogni qualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualita', sicurezza o efficacia del medicinale veterinario di cui trattasi.".

Art. 6
1. All'articolo 5 del decreto 119/92, il comma 1 e' cosi' sostituito: "1. Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione all'immissione in commercio entro duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda che risulti regolare e completa ai sensi del comma 2, lettera a).".

Art. 7
1. All'articolo 6 del decreto 119/92 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
"3-bis. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione puo' essere soggetta a taluni obblighi specifici, compresa una revisione annuale, tra cui procedere a studi complementari dopo il rilascio dell'autorizzazione e notificare gli effetti collaterali negativi del medicinale veterinario; tali decisioni eccezionali vengono prese solo per motivi obiettivi e verificabili.
3-ter. Il Ministero della sanita', qualora rilevi che una domanda di autorizzazione presentata dopo il 1° gennaio 1995 e' gia' all'esame delle competenti autorita' di un altro Stato membro, puo' decidere di sospendere l'esame approfondito della domanda in attesa della relazione di valutazione elaborata dall'altro Stato membro. In tal caso, il Ministero quella sanita' informa l'altro Stato membro e il richiedente della decisione di sospendere l'esame approfondito della domanda. Entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione da parte dello Stato membro referente, il Ministero della sanita' riconosce la decisione dell'altro Stato membro e il riassunto delle caratteristiche del prodotto da esso approvato oppure, se ritiene che l'autorizzazione del medicinale veterinario presenti un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, attiva la procedura comunitaria.
3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministero della sanita', quando e' informato ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 81/851/CEE che un altro Stato membro ha autorizzato un medicinale veterinario oggetto di domanda di autorizzazione, chiede immediatamente all'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di trasmettergli la relazione di valutazione. Entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione il Ministero della sanita' riconosce la decisione del primo Stato membro e il riassunto delle caratteristiche del prodotto da esso approvato oppure, se ritiene che l'autorizzazione del medicinale veterinario presenti un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, attiva la procedura comunitaria.";
b) alla fine del comma 5 viene aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della valutazione della domanda il Ministero della sanita' tiene conto, in particolare, dei dati di farmacovigilanza.";
c) al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la parola: "rilasciata" e' sostituita con: "ottenuta";
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) tenere conto del progresso tecnico e scientifico in relazione ai metodi di preparazione e di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed i), e introdurre, previa autorizzazione del Ministero della sanita', qualsiasi modifica che possa rivelarsi necessaria per consentire di fabbricare e controllare il medicinale veterinario con metodi scientifici generalmente ammessi;".

Art. 8
1. All'articolo 14, del decreto 119/92, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La persona qualificata puo' essere esonerata dalla responsabilita' di effettuare i controlli di cui alla lettera b) per i medicinali veterinari importati, quando la Comunita' europea ha concluso con il paese esportatore accordi atti a garantire che il produttore applichi norme di buona fabbricazione perlomeno equivalenti a quelle previste dalla Comunita' e che i controlli suddetti siano stati eseguiti nel paese di esportazione.".

Art. 9
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto 119/92, tra il numero: "180" e la preposizione: "del" sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' 189".

Art. 10
1. All'articolo 18, del decreto 119/92, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. E' istituito un nucleo nazionale di vigilanza sui medicinali veterinari costituito da rappresentanti del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita', degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo antisofisticazioni e sanita', della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, con il compito di coordinare le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, al fine di renderli piu' efficienti ed economici; con decreto del Ministro della sanita' sono individuate caratteristiche strutturali e modalita' operative del nucleo.".

Art. 11
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto 119/92, la parola: "indesiderati", e' sostituita dalle seguenti: "collaterali negativi".

Art. 12
1. Dopo l'articolo 26 del decreto 119/92 e' aggiunto il seguente capo:
"CAPO V-bis
FARMACOVIGILANZA
Art. 26-bis
1. E' istituito un sistema di farmacovigilanza allo scopo di raccogliere informazioni utili sugli effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari e per valutare scientificamente tali informazioni, da collegare ai dati concernenti il consumo dei medicinali. Il sistema serve anche a raccogliere informazioni sull'uso improprio frequentemente osservato dei medicinali veterinari e sul grave abuso dei medesimi. Il sistema fa capo al Ministero della sanita' - Dipartimento per alimenti e nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, di seguito denominato "Dipartimento".
2. Il Dipartimento:
a) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', studi e ricerche sull'utilizzazione dei medicinali, sull'epidemiologia e predispone piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari gia' registrati, con particolare riguardo ai medicinali veterinari immunologici per l'esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
b) adotta, coadiuvato dalle regioni e dalle province autonome, provvedimenti atti a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
c) mantiene i necessari rapporti con l'Agenzia, con i centri nazionali di farmacovigilanza degli altri Stati membri, con gli organismi internazionali e con le regioni e le province autonome.
3. Le regioni e le province autonome, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con il Dipartimento nell'attivita' di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono al Dipartimento ai sensi dell'articolo 23. Le regioni e le province autonome, inoltre, provvedono, nell'ambito delle loro competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza.
4. Il Dipartimento organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di sanita', riunioni periodiche per esaminare con le regioni e le province autonome le modalita' ottimali per l'attuazione della collaborazione nel settore della farmacovigilanza.
5. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) effetto collaterale negativo o reazione avversa: una reazione nociva e non voluta che si verifica alle dosi di un medicinale veterinario normalmente somministrate all'animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia di un'affezione o per modificare una funzione fisiologica;
b) grave effetto collaterale negativo o reazione avversa grave: un effetto collaterale letale, che minaccia la sopravvivenza, che crea lesioni o invalidita' o incapacita' o che provoca nell'animale in cura sintomi permanenti o prolungati;
c) effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: un effetto collaterale non menzionato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
d) grave e inatteso effetto collaterale o reazione grave ed inattesa: un effetto collaterale grave e inatteso.
6. Il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale veterinario deve disporre a titolo stabile e continuativo di una persona specificamente qualificata, incaricata della farmacovigilanza.
Quest'ultima e' responsabile:
a) dell'istituzione e del funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutti i presunti effetti collaterali negativi comunicate al personale dell'impresa e ai suoi rappresentanti, siano raccolte e ordinate in un unico luogo;
b) dell'elaborazione del rapporto di cui al comma 7;
c) della trasmissione di una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta del Dipartimento di informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un medicinale veterinario, comprese le informazioni riguardanti il volume delle vendite o delle prescrizioni del medicinale veterinario nteressato.
7. Il responsabile dell'immissione in commercio deve registrare tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati, notificarli al Dipartimento immediatamente, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e tenere un rapporto dettagliato di tutti gli altri casi di presunti effetti collaterali negativi comunicatigli; fatte salve altre eventuali condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tale rapporto va presentato al Dipartimento almeno ogni sei mesi durante i primi due anni del rilascio dell'autorizzazione e una volta l'anno nei tre anni successivi. In seguito, il rapporto e' presentato unitamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione, oppure immediatamente su richiesta. Il rapporto e' corredato da valutazione scientifica.
8. Il Ministero della sanita', entro quindici giorni dall'acquisizione delle notizie, riferisce all'Agenzia ed al responsabile dell'immissione in commercio, tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi.
9. Il Ministero della sanita', se in sede di valutazione del rapporto sugli effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare le condizioni di un'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure di dover sospendere o revocare detta autorizzazione, ne informa immediatamente l'Agenzia ed il responsabile dell'immissione in commercio; in caso di urgenza il Ministero della sanita' puo' sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario, purche' ne informi l'Agenzia al piu' tardi il primo giorno feriale successivo.".

Art. 13
1. All'articolo 28 del decreto 119/92, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Tale obbligo non ricorre nei casi in cui tutte le informazioni prescritte al comma 2 siano riportate in maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno.".

Art. 14
1. All'articolo 30 del decreto 119/92, al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il prezzo riportato sulla confezione e' il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario puo' essere venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia.".

Art. 15
1. All'articolo 31 del decreto 119/92:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del presente decreto il commercio all'ingrosso include l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l'attivita' di deposito avente per oggetto medicinali veterinari.";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti soggettivi del richiedente e della persona responsabile della direzione tecnica del magazzino, nonche' di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.";
c) al comma 5, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "limitatamente alle transazioni in uscita, la registrazione deve avvenire in occasione della cessione dell'ultima unita' del lotto;";
d) al comma 6, dopo la parola: "ispezione" le parole: "per accertare" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso della quale accerta anche".

Art. 16
1. All'articolo 32 del decreto 119/92:
a) al comma 1, dopo la parola: "prescritta" sono aggiunte le seguenti parole:", la cui validita' e' stabilita con decreto del Ministro della sanita'";
b) al comma 2:
1) le parole da: "e su" ad "art. 34" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero della sanita' puo' autorizzare i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 medicinali veterinari nelle varie tipologie previste e puo' autorizzare i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34. La vendita di cui al presente comma puo' essere effettuata anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui all'articolo 34 non sono autorizzati a detenere scorte;";
2) le parole da: "che ne facciano" a "dell'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalita' della vendita diretta di cui al presente comma, nonche' gli obblighi del farmacista responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31, comma 4.";
c) al comma 3, dopo la parola: "vendita" le parole da: "di premiscele" a: "psicotrope" sono sostituite dalle seguenti: "di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonche' di specialita' medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti";
d) dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente comma:
"3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della sanita' puo' autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:
1) delle caratteristiche delle confezioni;
2) della quantita' e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;
3) delle modalita' d'uso;
4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.";
e) al comma 4, tra la parola: "farmacista" e la parola: "conservare" sono inserite le seguenti: "in farmacia nonche' i grossisti e i fabbricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di cui al comma 3, devono";
f) al comma 5, dopo la parola: "ispezione" le parole: "per verificare" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso della quale verifica anche".

Art. 17
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto 119/92, dopo la parola: "ispezione" le parole: "per verificare" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso della quale verifica anche".

Art. 18
1. All'articolo 36 del decreto 119/92, alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In deroga al comma 2, l'autorizzazione non e' richiesta se il detentore e' in possesso di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Ai fini dell'inserimento nel registro di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della sanita' l'elenco delle autorizzazioni concesse.".

Art. 19
1. All'articolo 37 del decreto 119/92, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, gia' concesse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, hanno validita' fino al 31 dicembre 2000, purche', entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta.
3-ter. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui al comma 4, nonche' dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, puo' essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.".

Art. 20
1. L'istituzione del nucleo di cui all'articolo 18 del decreto 119/92, come modificato dall'articolo 10, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21
1. Per l'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, da ultimo modificato dal presente decreto, sono dovute al Ministero della sanita' tariffe di importo pari ad un decimo degli importi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 297/95, del Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del versamento. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ridefinisce le tariffe in vigore dovute per la valutazione delle domande relative a medicinali diverse da quelle previste al comma 1.
3. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 vengono acquisite al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata e assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 22
1. In attuazione del disposto dell'articolo 53 del Regolamento (CEE) n. 2309/93, il Ministero della sanita' stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione comunitaria.
2. Le somme erogate dall'Agenzia a favore del Ministero della sanita' - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria - relative alle prestazioni - previste dai contratti di cui al comma 1, affluiscono al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. Il relativo stanziamento di bilancio e' utilizzato per far fronte alle spese di missione in Italia ed all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro delle attivita' previste nei contratti di cui al comma 1, nonche' ai compensi per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23
1. Per i medicinali veterinari gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel territorio comunitario del responsabile dell'immissione in commercio si applica a decorrere dal rinnovo quinquennale dell'autorizzazione in vigore.

Art. 24

1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117.
_______________________________________________________________________________________

Decreto Legislativo n. 119 del 27 Gennaio 1992,
modificato dal
Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997, n. 47

in corsivo le modifiche apportate


CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni



Art. 1
1) Ai fini del presente decreto si intende per:
a) medicinale: ogni sostanza o composizione, definita dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
b) sostanza: qualsiasi materia, definita dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
c) Specialità medicinale: i medicinali, definiti dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
d) medicinale veterinario: qualsiasi medicinale destinato agli animali;
e) medicinale veterinario prefabbricato: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo e che non corrisponde alla definizione delle specialità medicinali, immesso in commercio in una forma farmaceutica che può essere usata senza trasformazione;
f) premiscela per alimenti medicamentosi: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi;
g) alimento medicamentoso: qualsiasi miscela di uno o più medicinali veterinari con uno o più alimenti preparata prima della immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, a motivo delle sue proprietà medicinali.
2. Non sono considerati medicinali veterinari ai sensi del presente decreto gli additivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni.


Art. 2
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai medicinali veterinari, siano essi presentati specificamente sotto forma di specialità medicinale, di medicinali veterinari prefabbricati o di premiscele per alimenti medicamentosi nonché ai medicinali veterinari impiegati per indurre un'immunità attiva, diagnosticare lo stato di immunità e provocare una immunità passiva.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli alimenti medicamentosi, che tuttavia devono essere preparati utilizzando premiscele per ali menti medicamentosi autorizzate ai sensi del presente decreto;
b) ai medicinali veterinari a base di radioisotopi.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì ai gas anestetici per i quali, anche se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.


CAPO II
Autorizzazione alla immissione in commercio. Somministrazione



Art. 3
1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità oppure dalla Commissione europea a norma del regolamento (CEE) 2309/1993. Il Ministero della sanità, tuttavia:
a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie;
b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione della Comunità europea delle condizioni di impiego particolareggiato.
2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla
somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essere concessa a meno che:
a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia già stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanità alla data del 31 dicembre 1991;
b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II, o III del regolamento CEE 2377/1990 del Consiglio Comunità europea del 26 giugno 1990.
3. E’ vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire
un rischio per la salute umana.
4. Fatte salve le norme più severe è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:
a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;
b) medicinali per i quali il veterina rio deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:
1) le specie a cui è destinato il farmaco;
2) la persona che somministra il medicinale agli animali;
3) il consumatore di alimenti ottenuti dall’animale trattato;
4) l’ambiente;
c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;
d) formule magistrali destinate agli animali;
e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanità può stabilire all’atto del rilascio del decreto di autorizzazione all’immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dall’esperienza acquisita mediante l’utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d).
4-bis. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l’elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all’obbligo di ricetta.
5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o più animali che in una azienda determinata costituiscano gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l’osservanza del comma 6:
a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un’altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un’altra affezione;
b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l’impiego
sull’uomo; in tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, è soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;
c) se il medicinale di cui alla lettera b) non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.
6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, può contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e
mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'articolo 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono destinati al consumo umano, il Ministero della sanità può dettare norme integrative sull’uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.
7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli
eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
8. In deroga ai commi 3 e 4, è consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari già preparati che non superino il fabbisogno quotidiano esclusi comunque quelli dotati di azione immunologica, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l’autorizzazione alla commercializzazione sia stata concessa dalle competenti autorità dello Stato membro in cui il medico veterinario è stabilito;
b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore;
c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguardai principi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego è stato autorizzato;
d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa
specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa più lungo;
e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario o al custode degli animali trattati;
f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i
medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;
g) la varietà e la quantità di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria.
8-bis. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 4 [Rilascio delle autorizzazioni] (Omissis)

Art. 5 [Compiti del Ministero della sanità per il rilascio delle autorizzazioni] (Omissis)

Art. 6 [Adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni e condizioni particolari] (Omissis)


CAPO III
Fabbricazione dei medicinali veterinari.
Importazione ed esportazio ne dei medicinali veterinari


Art. 7 - 16 (Omissis)


CAPO IV
 

Comitato per i medicinali veterinari



Art. 17 (omissis)


CAPO V
Vigilanza


Art. 18 [Vigilanza nelle aziende in cui si effettuano produzione, commercio e
immagazzinamento, nonché nei laboratori incaricati dei controlli] (Omissis)

Art. 19
[Obblighi dei responsabili della produzione] (Omissis)

Art. 20
[Revoca delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio] (Omissis)

Art. 21-22
(Omissis)

Art. 23

1. I veterinari e gli altri professionisti interessati riferiscono tempestivamente eventuali effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari alla unità sanitaria locale competente per territorio e al Ministero della sanità.

Art. 24-26
(Omissis)


CAPO V-bis
Farmacovigilanza


Art. 26-bis
1. E’ istituito un sistema di farmacovigilanza allo scopo di raccogliere informazioni
utili sugli effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari e per valutare
scientificamente tali informazioni, da collegare ai dati concernenti il consumo dei
medicinali. Il sistema serve anche a raccogliere informazioni sull’uso improprio
frequentemente osservato dei medicinali veterinari e sul grave abuso dei medesimi. Il sistema fa capo al Ministero della sanità - Dipartimento per alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, di seguito denominato «Dipartimento».
2. Il Dipartimento:
a) promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità,
studi e ricerche sull’utilizzazione dei medicinali, sull’epidemiologia e predispone
piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari già
registrati, con particolare riguardo ai medicinali veterinari immunologici per
l’esecuzione di controlli ordinari e straordinari;
b) adotta, coadiuvato dalle regioni e dalle province autonome, provvedimenti atti a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
c) mantiene i necessari rapporti con l’Agenzia, con i centri nazionali di
farmacovigilanza degli altri Stati membri, con gli organismi internazionali e con le
regioni e le province autonome.
3. Le regioni e le province autonome, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con il Dipartimento nell’attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono al Dipartimento ai sensi dell’articolo 23. Le regioni e le province autonome, inoltre, provvedono, nell’ambito delle loro competenze, alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla informazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza.
4. Il Dipartimento organizza, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanità, riunioni periodiche per esaminare con le regioni e le province autonome le modalità ottimali per l’attuazione della collaborazione nel settore della farmacovigilanza.
5. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) effetto collaterale negativo o reazione avversa: una reazione nociva e non voluta che si verifica alle dosi di un medicinale veterinario normalmente somministrate all’animale per la profilassi, la diagnosi o la terapia di un’affezione o per modificare una funzione fisiologica;
b) grave effetto collaterale negativo o reazione avversa: un effetto collaterale letale, che minaccia la sopravvivenza, che crea lesioni o invalidità o incapacità o che provoca nell’animale in cura sintomi permanenti o prolungati;
c) effetto collaterale inatteso o reazione inattesa: un effetto collaterale non
menzionato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;
d) grave e inatteso effetto collaterale o reazione grave ed inattesa: un effetto
collaterale grave e inatteso.
6. Il responsabile dell’immissione in commercio del medicinale veterinario deve
disporre a titolo stabile e continuativo di una persona specificamente qualificata,
incaricata della farmacovigilanza. Quest’ultima è responsabile:
a) dell’istituzione e del funzionamento di un sistema atto a garantire che le
informazioni su tutti i presunti effetti collaterali negativi comunicate al personale
dell’impresa e ai suoi rappresentanti, siano raccolte e ordinate in un unico luogo;
b) dell’elaborazione del rapporto di cui al comma 7;
c) della trasmissione di una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta del
Dipartimento di informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti
positivi e dei rischi di un medicinale veterinario, comprese le informazioni riguardanti il volume delle vendite o delle prescrizioni del medicinale veterinario interessato.
7. Il responsabile dell’immissione in commercio deve registrare tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati, notificarli al Dipartimento immediatamente, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e tenere un rapporto dettagliato di tutti gli altri casi di presunti effetti collaterali negativi comunicatigli; fatte salve altre eventuali condizioni stabilite per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, tale rapporto va presentato al Dipartimento almeno ogni sei mesi durante i primi due anni dal rilascio dell’autorizzazione e una volta all’anno nei tre anni successivi. In seguito, il rapporto è presentato unitamente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione, oppure
immediatamente su richiesta. Il rapporto è corredato da valutazione scientifica.
8. Il Ministero della sanità, entro quindici giorni dall’acquisizione delle notizie,
riferisce all’Agenzia ed al responsabile dell’immissione in commercio, tutti i casi di
presunti gravi effetti collaterali negativi.
9. Il Ministero della sanità, se in sede di valutazione del rapporto sugli effetti
collaterali negativi, ritenga di dover modificare le condizioni di un’autorizzazione
all’immissione in commercio, oppure di dover sospendere o revocare detta
autorizzazione, ne informa immediatamente l’Agenzia ed il responsabile
dell’immissione in commercio; il caso di urgenza il Ministero della sanità può
sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario, purché ne informi l’Agenzia al più tardi il primo giorno feriale successivo.


CAPO VI
Etichettatura e foglietti illustrativi



Art. 27
1. I recipienti e le confezioni esterne dei medicinali veterinari devono recare, in caratteri leggibili, le seguenti indicazioni approvate dal Ministero della sanità e conformi alle informazioni e ai documenti forniti a norma dell'art. 4:
a) la denominazione del medicinale veterinario prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b); se la denominazione specifica di un medicinale contenente solo una sostanza attiva è una denominazione di fantasia, essa deve essere accompagnata in modo chiaramente leggibile dalla denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità o, in mancanza di essa, dalla consueta denominazione corrente;
b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi espressi per unità di dosaggio oppure, secondo le modalità di somministrazione per un particolare peso o volume, utilizzando la denominazione comune internazionale raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità o, in assenza di essa, la consueta denominazione corrente;
c) il numero dei lotto di fabbricazione;
d) il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
e) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del responsabile dell'immissione in
commercio o del fabbricante, se diverso;
f) le specie animali cui il medicinale è destinato, il modo e la via di somministrazione;
g) i tempi d'attesa, anche se nulli, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti;
h) la data di scadenza;
i) le precauzioni particolari di conservazione se necessarie, nonché eventuali precauzioni speciali da prendere per l’eliminazione del prodotto inutilizzato o di materiali di scarto;
l) le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, se necessarie;
m) la dicitura «per uso veterinario»;
n) ove trattasi di medicinali omeopatici veterinari, la dicitura «medicinale omeopatico per uso veterinario», apposta a caratteri chiari.
2. Alle indicazioni del comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni dell'allegato I, parte prima, punto A.
3. Quando si tratta di fiale, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni esterne; sui recipienti sono invece necessarie soltanto le seguenti indicazioni:
a) denominazione del medicinale veterinario;
b) quantità dei principi attivi;
c) via di somministrazione;
d) numero del lotto di fabbricazione;
e) data di scadenza;
f) dicitura «per uso veterinario»;
4. Per quanto riguarda i piccoli recipienti, diversi dalle fiale, che contengono una sola dose di impiego e sui quali è impossibile far figurare le indicazioni di cui al comma 3, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano limitatamente alla confezione esterna.
5. In mancanza di confezione esterna, tutte le indicazioni devono figurare sul recipiente.
6. Le indicazioni prescritte devono essere riportate in lingua italiana.

Art. 28
1. È obbligatoria, nella confezione di medicinali veterinari, l'inclusione di un foglietto illustrativo che deve contenere le informazioni relative al solo medicinale in questione ed essere redatto almeno in lingua italiana. Tale obbligo non ricorre nei casi in cui tutte le informazioni prescritte al comma 2 siano riportate in maniera leggibile sul recipiente o sull'imballaggio esterno.
2. Nel foglietto illustrativo devono figurare almeno le seguenti indicazioni conformi alle informazioni e ai documenti forniti ai sensi dell'articolo 4 e approvate dal Ministero della sanità:
a) nome e ragione sociale e domicilio o sede sociale del responsabile dell'immissione in commercio e del fabbricante, se diverso;
b) denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità del medicinale veterinario e composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi;
c) indicazioni terapeutiche principali, controindicazioni ed effetti secondari, necessari per il corretto impiego del medicinale veterinario;
d) specie animali cui il medicinale veterinario è destinato, posologia in funzione di dette specie, modo e via di somministrazione, indicazioni per una somministrazione corretta;
e) il tempo d'attesa, anc he se nullo, nel caso di medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti;
f) eventuali precauzioni particolari per la conservazione;
g) eventuali altre indicazioni fondamentali prescritte all'atto dell'autorizzazione;
h) eventuali precauzioni speciali da prendere per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o di materiali di scarto.
3. Le indicazioni diverse da quelle prescritte debbono essere nettamente separate.


Art. 29
1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, il Ministro della sanità, previa intimazione all'interessato rimasta senza effetto, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 1 deve avere una specifica motivazione; il provvedimento è notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso contemplati dalla legislazione in vigore e del termine entro il quale il ricorso può essere presentato.
Art. 30
1. Le disposizioni del presente capo fanno salve quelle concernenti le condizioni di distribuzione al pubblico, l'indicazione del prezzo dei medicinali veterinari e la proprietà industriale. Il prezzo riportato sulla confezione è il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario può essere venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia.


CAPO VII
Distribuzione di medicinali veterinari


Art. 31
1. Il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari è subordinato al possesso di
autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Ai fini del presente decreto il commercio all'ingrosso include l'acquisto, la vendita, l'importazione, l’esportazione o qualsiasi altra transazione commerciale anche non a fini di lucro, ivi compresa l’attività di deposito o avente per oggetto medicinali veterinari.

3. Ai fini dei presente decreto non si considera commercio all'ingrosso:
a) la fornitura da parte di un fabbricante di medicinali veterinari che egli stesso ha prodotto;
b) le forniture al dettaglio di medicinali veterinari da parte di farmacisti in farmacia;
c) le forniture occasionali di piccoli quantitativi di medicinali veterinari da una farmacia ad un'altra.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, il richiedente deve disporre di personale con competenze tecniche e di locali e attrezzature idonei e sufficienti rispondenti alle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni per la corretta conservazione. Con decreto del Ministero della sanità da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto,
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione, ivi compresi i requisiti soggettivi del richiedente e della persona responsabile della direzione tecnica del magazzino, nonché di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve conservare per almeno tre anni un registro che contenga per ogni transazione in entrata od in uscita almeno le seguenti informazioni:
a) data;
b) identificazione precisa del medicinale veterinario;
c) numero di lotto di fabbricazione, data di scadenza; limitatamente alle transazioni in uscita, la registrazione deve avvenire in occasione della cessione dell’ultima unità del lotto;
d) quantità ricevuta o fornita;
e) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario.
6. Almeno una volta all’anno l’unità sanitaria locale provvede ad eseguire un’ispezione nel corso della quale accerta anche la regolarità della tenuta del registro.


Art. 32
1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia dietro presentazione di ricetta, ove prescritta, la cui validità è stabilita con decreto del Ministro della Sanità.
2, In deroga al comma 1 e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all’esercizio della professione di farmacista il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all’articolo 34 medicinali veterinari nelle varie tipologie previste e può autorizzare i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi a vendere i medesimi ai titolari degli impianti di cui all’articolo 34. La vendita di cui al presente comma può essere effettuata
anche nel caso in cui i titolari degli impianti di cui all’articolo 34 non sono autorizzati a detenere scorte;
le premiscele possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. Le modalità della vendita diretta di cui al presente comma, nonché gli obblighi del farmacista responsabile sono disciplinati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31, comma 4.
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica e di premiscele medicate nonché di specialità medicinali o di medicinali veterinari prefabbricati contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e betaagonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, è effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile in triplice copia delle quali, la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata all’unità sanitaria locale entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal
titolare degli impianti di cui all’articolo 34.
3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 3, il Ministero della sanità può autorizzare la vendita, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile, dei medicinali veterinari per uso orale contenenti chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari destinati al trattamento degli animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo, tenendo conto:
1) delle caratteristiche delle confezioni;
2) della quantità e concentrazione del principio attivo contenuto nella confezione;
3) delle modalità d’uso;
4) del numero di animali che possono essere trattati con la singola confezione.

4. Fermi restando gli obblighi di registrazione già previsti dalla normativa vigente, il farmacista in farmacia nonché i grossisti e i fabbricanti di cui al comma 2, limitatamente ai medicinali veterinari di cui al comma 3, devono conservare, per almeno tre anni, la documentazione da cui risultino, per ogni transazione in entrata e in uscita, le seguenti informazioni:
a) data;
b) identificazione precisa del medicinale veterinario;
c) numero del lotto di fabbricazione;
d) quantità ricevuta o fornita;
e) nome ed indirizzo del fornitore o destinatario;
f) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della ricetta presentata ove prescritta.
5. Almeno una volta all’anno l’unità sanitaria locale effettua una ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta della documentazione.
6. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi elencate sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.
7. Fatte salve le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali, la prescrizione di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati, è effettuata mediante ricetta ripetibile.

 
Art. 33
1. I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro contenente, relativamente all’acquisto, alla detenzione o alla somministrazione di medicinali veterinari di cui all’articolo 32, comma 3, almeno le seguenti indicazioni:
a) data;
b) identificazione del medicinale veterinario;
c) quantità;
d) nome ed indirizzo del fornitore del medicinale;
e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
f) data di inizio e fine del trattamento.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto può estendere l’obbligo della registrazione anche ad altri medicinali veterinari.

Art. 34

1. I titolari di impianti in cui vengono curati, allevati o custoditi professionalmente animali può essere autorizzato dall’unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
2. Almeno una volta all’anno l’unità sanitaria locale effettua un’ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro.

Art. 35
1. I medici veterinari possono munirsi di scorte indispensabili di medicinali veterinari per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori dell’ambulatorio, purché tengano apposito registro di carico e scarico da conservarsi almeno tre anni alla data dell’ultima registrazione.

 
CAPO VIII
Sostanze farmacologicamente attive



Art. 36
1. E’ vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive, se non attraverso medicinali veterinari autorizzati.
2. E’ vietato detenere le sostanze di cui al comma 1 senza autorizzazione del Ministero della sanità; che tiene apposito registro dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati.
2-bis In deroga al comma 2, l’autorizzazione non è richiesta se il detentore è in possesso di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Ai fini dell’inserimento nel registro di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della sanità, l’elenco delle autorizzazioni concesse.
3. Le sostanze di cui al comma 1 possono essere cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati; a tali fini si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia.
4. I produttori e i distributori autorizzati di cui al comma 3, registrano in modo
particolareggiato tutte le transazioni commerciali riguardanti le sostanze che possono venire impiegate per la fabbricazione di medicinali veterinari e conservano i registri per almeno tre anni dall’ultima registrazione per le ispezioni del Ministero della sanità.
5. Alla fabbricazioni di sostanze di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la fabbricazione dei medicinali veterinari.


CAPO IX
Norme finali e transitorie



Art. 37
1. Le autorizzazioni alla fabbricazione ed all’immissione in commercio di premiscele medicate, già concesse a tempo indeterminato, hanno validità fino il 31 dicembre 1996, se la domanda di rinnovo secondo le procedure previste nel presente decreto è presentata entro il 31 dicembre 1994.
2. Le autorizzazioni alla fabbricazione e alla immissione in commercio delle specialità medicinali già registrate hanno validità fino al 31 dicembre 1993, se la domanda di rinnovo secondo le procedure previste nel presente decreto è presentata entro il 31 settembre 1992.
3. Con decreto del Ministro della sanità da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è approvato il modello di ricetta medico veterinaria e sono stabiliti i casi in cui tale modello è obbligatorio e le modalità per le quali il modello stesso può essere utilizzato sia ai fini della documentazione sia in sostituzione dei registri previsti dal presente decreto, nonché dei registri previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.
3-bis. Le autorizzazioni alla fabbricazione e all’immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione atiparassitaria e disinfestante per uso esterno, già concesse ai sensi della normativa precedentemente in vigore, hanno validità fino al 31 dicembre 2000, purché, entro il 31 dicembre 1998, sia presentata domanda di rinnovo, corredata dalla documentazione prescritta.
3-ter. La vendita al dettaglio dei medicinali di cui al comma 4, nonché dei medicinali destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d’acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella relativa tabella merceologica, comunque senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria.


CAPO X
Sanzioni



Art. 38
1. Si applica la pena dell’arresto da tre mesi a due anni, o la pena dell’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di difetto di autorizzazione previsti dagli articoli 3, commi 1 e 3; 6, comma 1 e comma 8, quanto alla modifica del medicinale veterinario; 7, commi 1, 2 e 3; 9, comma 2; 20; 22; 31, comma 1; 32, comma 2; 34, comma 1; 36, commi 1, 2 e 3; 37, comma 1.
2. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da lire 50 milioni a lire 100 milioni a chi non osserva il provvedimento del Ministro della sanità di cui all’art. 21.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni imposte con i provvedimenti autorizzatori previsti nel presente decreto.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni al medico veterinario il quale non osserva gli obblighi stabiliti dall’articolo 3, commi 5 e 6; l’obbligo di custodia di cui all’articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all’articolo 35 nonché al farmacista, il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4 e 32, comma 1, 3 e 4.
5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni al fabbricante che non osservi gli obblighi previsti dagli articoli 11, comma 1, lettere a) ed e); 13, comma 1 nonché alla persona qualificata che non osservi gli obblighi di vigilanza di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b).
6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperano al disposto dell’articolo 23.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni per la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 26, comma 1 e da lire 15 milioni a lire 90 milioni per violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 19, comma 1.
8. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 27 e 28.
9 Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 24 milioni per inosservanza degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 3, comma 7; 11, comma 2; 14, comma 4; 31, comma 5; 33, comma 1; 35; 36, comma 4.
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni per inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 8.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ove il fatto non costituisca più grave reato.
12. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 si applicano ove il fatto non costituisca reato.
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Articoli Codici 

Codice Civile

Libro Quarto - Delle obbligazioni
Titolo IX
Dei fatti illeciti

 
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
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Codice Penale

Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000

Art. 544-ter
Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato (introdotto dalla L. 189/04), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

Art 659
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila (162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità (162).
 
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (Cosi sostituito dal'art. 3 L 189/04)
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Codice di Procedura Penale

Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57, 383).

Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitò;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualitò;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):
a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresÏ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.